L’antica Chiesa di San Leonardo, presso Avellino, è un monumento di particolare pregio storico-artistico, fulcro religioso, un tempo, del borgo medievale extraurbano che recava lo stesso nome, completamente sventrato negli anni ‘80 del Novecento a seguito dei disastrosi interventi di rinnovamento urbanistico post-sisma, attuati in concomitanza con la costruzione del cosiddetto “Mercatone”.
L’edificio di culto, costruito nella prima metà del XII secolo, fu annesso a un monastero benedettino dipendente dalla prestigiosa badia di Cava dei Tirreni. Del complesso monastico, distrutto dal terremoto del 1732, grazie all’impegno finanziario di alcuni notabili irpini, fu ricostruita solo la chiesa, consacrata nel 1736.
Dopo il sisma del 1980, però, che l’ha danneggiato gravemente, l’immobile è stato escluso da qualsiasi intervento di consolidamento o ristrutturazione, tant’è che oggi versa in condizioni di fatiscenza e di gravissimo degrado strutturale. Una irripetibile testimonianza di storia, architettura e arte rischia dunque di andare perduta per sempre, anche a causa delle inadempienze dell’Amministrazione dei beni culturali che, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza e conservazione, avrebbe dovuto adottare già da tempo ogni misura necessaria per la sua salvaguardia.
È stato chiesto al ministro Franceschini, con l’Atto Senato n. 3-02606, pubblicato il 15 giugno, se “possa riferire quali attività ispettive abbia condotto, negli anni, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno per vigilare e valutare periodicamente lo stato di conservazione della chiesa avellinese di San Leonardo, le sue condizioni strutturali e le criticità, nonché verificare eventuali sottrazioni del patrimonio mobile a quella afferente; se il citato ufficio periferico del Ministero della Cultura abbia avviato e completato il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale dell’edificio in questione e se abbia intimato, e quando, ai proprietari, possessori o detentori del bene di eseguire gli interventi necessari per assicurarne la conservazione; se non ritenga necessario, ai sensi dell’articolo 32 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004), adottare provvedimenti contingibili e urgenti per la messa in sicurezza della Chiesa, al fine di prevenire ulteriori danni e crolli che potrebbero avere severe ripercussioni anche sull’incolumità pubblica e la sicurezza; se, ancora ai sensi del prefato Codice, abbia inoltre provveduto a sollecitare il Comune e le altre istituzioni competenti ad una maggiore attenzione al decoro del bene culturale in sé ma anche del contesto paesaggistico in cui s’inserisce.”