Domeniche ecologiche per circa due mesi; istituzione, in via sperimentale, di una Zona a Traffico Limitato a Piazza Kennedy; trasferimento, con effetto immediato, della fermata cittadina di tutte le corse cosiddette “scolastiche” extraurbane sia in arrivo, che in partenza, che in transito per la Città di Avellino dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 13.00 alle ore 14.30, dall’attuale zona di Piazza Kennedy al piazzale e alle strade antistanti l’Autostazione di Via Pini; divieto su tutto il territorio comunale di bruciatura di vegetali ad esclusione di un giorno la settimana; riduzione di quattro ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici.
Sono queste le nuove e principali disposizioni previste nell’Ordinanza firmata dal Sindaco Paolo Foti al fine di contrastare l’inquinamento atmosferico, nel rispetto del “Piano di azione per il contenimento dell’inquinamento atmosferico del Comune di Avellino”. Un’Ordinanza necessaria in quanto la situazione dell’inquinamento atmosferico registrata dal sistema di rilevamento dell’ARPAC sul territorio urbano presenta particolari criticità.
Criticità emerse anche dai rapporti trasmessi dal Servizio Tutela Ambientale del Comune di Avellino che alla data dello scorso 2 marzo ci restituiscono, dall’inizio dell’anno, 18 superamenti del valore limite giornaliero di PM10, a fronte dei 35 annui consentiti dalla normativa in materia.
In particolare alla data del 2 marzo 2016 la centralina del V Circolo Didattico aveva rilevato 14 superamenti per il PM10, mentre la nuova centralina ubicata all’interno della scuola Dante Alighieri aveva fatto registrare 16 superamenti. A tutto ciò vanno aggiunte anche le emissioni degli impianti termici che concorrono a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell’aria. Nello specifico l’Ordinanza prevede:
1) Per le giornate di domenica 24 aprile, 1 maggio, 8 maggio, 15 maggio, 29 maggio, 5 giugno, 12 giugno, 19 giugno e 26 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita) di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti al servizio pubblico, su tutte le strade ricadenti all’interno della perimetrazione delimitata dalle seguenti arterie: Via Dorso, Via Marconi, Via Cristoforo Colombo, Piazza Aldo Moro, Piazza d’Armi, Via Circumvallazione, Via Vasto, Via Terminio, Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, Via De Sanctis, Corso Europa, Via Roma.
Possono invece circolare i veicoli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successivi; i veicoli con accensione spontanea (diesel) categoria M1 omologati Euro 5 o successivi; i veicoli con accensione spontanea (diesel) categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successivi; ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successivi; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o cinque posti, oppure con almeno due persone a bordo se omologati per 2/3 posti, oppure con almeno il 60% dei posti effettivamente occupati, se omologati per più di cinque posti /car-pooling); elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; funzionanti a metano o GPL; autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. Sono inoltre esentati dal divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garage ricadenti nell’area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni; i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di contrassegno speciale con a bordo il titolare dell’autorizzazione; i taxi in servizio; i veicoli N.C.C.; i veicoli delle Forze dell’Ordine; i veicoli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi; i veicoli a servizio di medici e veterinari e quelli autorizzati dal Comando di Polizia Municiplae con provvedimento motivato.
2) Il divieto di mantenere acceso il motore degli autobus, degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.
3)Al fine di ridurre il traffico veicolare privato nell’area e nelle more della definizione di un nuovo ordinamento del traffico pubblico, l’istituzione, in via sperimentale, di una Zona a Traffico Limitato nell’area di Piazza Kennedy, all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: Via Carducci, Via Bellabona, Via Corrado, Via Guarini, Via Circumvallazione, Via Vasto, Via Terminio, Piazza Garibaldi, Via De Renzi, Via Tuoro Cappuccini, Via Cannaviello. Anche in questo caso sono esenti dalla limitazione alla circolazione gli stessi veicoli esclusi per le domeniche ecologiche. Inoltre questo provvedimento si applica in via sperimentale dal 24 aprile 2016 al 30 giugno 2016, nelle sole giornate domenicali.
4)Al fine di ridurre il traffico veicolare pubblico nell’area di Piazza Kennedy e nelle more della definizione di un nuovo ordinamento del traffico pubblico che prevede l’attivazione del terminal autobus unico nell’area dell’Autostazione di Via Pini, il trasferimento, con effetto immediato, della fermata cittadina di tutte le corse cosiddette “scolastiche” extraurbane in arrivo, in partenza ed in transito per la Città di Avellino nelle fasce orarie mattutine (ore 7.30 – ore 8.30) e pomeridiane (ore 13.00 – ore 14.30) dall’attuale zona di Piazza Kennedy al piazzale e alle strade antistanti l’Autostazione di Via Pini.
5)Il divieto su tutto il territorio comunale di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività nei terreni agricoli anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati in qualsiasi giorno della settimana ed in qualsiasi orario, ad esclusione del lunedì e per l’orario compreso dalle ore 11.00 alle ore 15.00, in cui si potrà procedere alla combustione secondo le modalità prescritte dall’Ordinanza n.325/2014.
6) La riduzione di quattro ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici che, pertanto, non potrà superare le otto ore giornaliere. Rammentando che durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione la media ponderata delle temperature dell’aria misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Il predetto divieto non vale per gli edifici direttamente esclusi dalla normativa, ovvero ospedali, cliniche, case di cura, compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché strutture per l’assistenza ed il recupero di tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici. Ed ancora: edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, edifici adibiti a scuole materne o asili nido.
7) Il divieto di uso di dispositivi (come per esempio porte a lama d’aria) che al fine di favorire l’ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi ai locali adibiti ad attività commerciali ed assimilabili ovvero negozi, magazzini di vendita, supermercati ed esposizioni e, conseguentemente, il divieto di mantenere aperte le porte di ingresso dei suddetti locali per un tempo superiore a quello strettamente necessario all’accesso o all’uscita dal locale.
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza sarà punita con le sanzioni economiche-amministrative previste nel provvedimento.