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I sistemi extragiudiziali di risoluzione di controversie non possono essere gestiti da organismi appartenenti all’ordine degli avvocati. Lo dice l’U.E. e il codice civile.
Il Consiglio di Stato non può esprimere parere favorevole a un Regolamento presentato dal C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense) che prevede l’istituzione di camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternative di controversie. Questo contrasta fortemente con quanto previsto sia dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, specificità della funzione difensiva davanti all’autorità giuziaria) sia dall’art 812 del codice di procedura civile, che offre una indicazione che si può sintetizzare nel senso che : “chiunque può essere designato arbitro”. Intatti, l’articolo del c.p.c. citato offre soltanto un’elencazione di chi non può essere nominato arbitro, dal che si deduce che la sfera dei possibili arbitri è assai ampia e non può riguardare solo quella dell’avvocatura.