Mercati, c’è l’ordinanza, ok alla parziale riapertura.

0
649
Il mercato di Piazza Campo de Fiori a Roma, 9 novembre 2020. MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Ok della Regione alla riapertura dei mercati limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici a partire da domani, e fino al 5 aprile. Ai Comuni l’onere di adottare misure adeguate a controllare gli accessi e il deflusso della clientela.

E’ quanto prevede, a parziale modifica dell’ordinanza n.10 del 21 marzo 2021, l’ordinanza regionale n.11 firmata oggi dal Presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Di seguito uno stralcio del provvedimento: “Fermo il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – ivi compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite subordinatamente all’adozione da parte dei Comuni di piani di sicurezza finalizzati a regolare e controllare gli accessi e il deflusso alle aree mercatali attraverso percorsi separati, ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza. L’ordinanza n.10 del 21 marzo 2021 resta confermata per quanto non previsto nel presente provvedimento. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza – si sottolinea nel provvedimento – sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni”. Sanzione raddoppiata in caso di reiterata violazione. (ANSA).

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here