Dalla Polizia Municipale di Avellino riceviamo e pubblichiamo
In riferimento alla sentenza del Tar richiamata dalla stampa questa mattina si chiarisce in primis che si tratta di deposito di ordinanza cautelare e che il ricorso verrà deciso con udienza fissata il 3/10/2018 ( duemiladiciotto).
La stessa ordinanza che è pubblica sul sito del TAR di Salerno, esplica in maniera chiara , così come previsto dalla tutela cautelare, insita nel giudizio su un provvedimento amministrativo, la volontà di inibire la produzione degli effetti del provvedimento prima della sentenza anche a tutela di altri soggetti coinvolti ( come in questo caso gli iscritti della Polisportiva ) .
Si riporta il testo dell’ORDINANZA CAUTELARE :
…….Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato ha disposto la sospensione dell’attività della piscina all’interno della Polisportiva di Avellino per mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S.;
Considerato che il predetto titolo abilitativo è previsto qualora la piscina sia aperta ad un pubblico indifferenziato;
Considerato che la piscina è aperta anche agli “iscritti” al citato centro polifunzionale;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione del principio di proporzionalità, perché ha disposto la sospensione dell’intera attività della piscina, così pregiudicando anche l’attività svolta dagli iscritti al centro polifunzionale, con riguardo alla quale non è richiesta l’autorizzazione prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S.;
Ritenuto, pertanto, dover sospendere il provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso spiega effetti anche nei confronti degli iscritti alla Polisportiva;
Considerato che le spese vanno compensate in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
a) sospende in parte il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 ottobre 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Rita Luce, Primo Referendario
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore