Il Comune di Venticano informa che, vista la deliberazione consiliare n. 29, in data 6/08/2014, adottata ai sensi dell’art. 1, commi 676-678, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), deve essere effettuato entro martedì 16 dicembre 2014 il pagamento del saldo della IUC-Componente TASI per l’anno 2014.
Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell’IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria l’occupante versa la
TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, al10 per cento dell’ammontare complessivo.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per l’art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto’ unitamente all’unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – TERRENI AGRICOLI
Ai sensi dell’art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un’aliquota comunque non superiore allo 0,1%. La TASI non ai applica ai terreni agricoli.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
Il pagamento “TASI” dovrà essere effettuato in 2 rate {prima rata, 50 %, entro 16 Ottobre, Seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre).
Il calcolo dell’imposta “TASI” per la RATA A SALDO dovrà essere effettuato secondo le seguenti aliquote:
ABITAZIONE PRICIPALE E PERTINENZE “C2 – C6” 2×1000
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1×1000
AREE EDIFICABILI 1,5×1000
TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI 1,5×1000